COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1
E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Vitarte associazione culturale di arte e spettacolo APS”, in forma abbreviata Vitarte APS che assume la natura giuridica di Associazione non riconosciuta.
L’associazione ha sede legale in Monza, via Emilio Borsa 101. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.
L’Associazione aderisce, ai fini di ottenere l’estensione di automatismo, ad una associazione nazionale riconosciuta quale Ente di Promozione Sociale, ed usufruisce delle relative facilitazioni di Legge.
Articolo 2
L’associazione si ispira ai principi del libero associazionismo, è apolitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. Ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali artistiche e ricreative, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo.
Il primo obiettivo dell’Associazione è quello di essere un punto di incontro per tutti i Soci che intendono perseguire le finalità Statutarie. Per il raggiungimento dei suoi fini, potrà intraprendere varie attività e in particolare:
Iniziative di promozione sociale di interesse culturale e artistico al fine di crescere la sensibilità interculturale della persona all’interno dei processi comunicativi e di relazione sociale. Fra le principali attività, l’Associazione si propone di promuovere le realizzazione di spettacoli musicali e teatrali attraverso la formazione, la partecipazione, l’organizzazione di stages, laboratori tematici di creatività e capacità interdisciplinari, la partecipazione. Altresì, l’Associazione si propone la proiezione di film e documentari culturali di interesse sociale, nonché azioni tese a valorizzare la musica, la recitazione e l’arte dello spettacolo in genere.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
I SOCI
Articolo 3
Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’associazione, contribuisce a realizzarle, partecipa senza limiti temporali alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato. All’associazione possono aderire esclusivamente le persone fisiche, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall’associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali.
Articolo 4
Compongono l’elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali.
Articolo 5
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, con la osservanza delle seguenti modalità:
- indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
- dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- pagare l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
La presentazione della domanda di ammissione a Socio dà diritto a vivere l’attività sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare l’ammissione definitiva nella prima riunione utile.
Nel caso la domanda venga rigettata, il richiedente può appellarsi all’Assemblea dei soci, che giudica in modo definitivo sul ricorso nella sua prima adunanza utile e sentito l’interessato.
I nuovi soci saranno iscritti nell’apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.
Articolo 6
I soci sono tenuti:
- al pagamento delle quote sociali;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Articolo 7
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per volontario recesso scritto o espulsione.
Il socio può essere espulso esclusivamente per gravi motivi, con provvedimento motivato dell’Assem-blea dei Soci, sentite le ragioni dell’interessato.
É da ritenersi grave motivo di espulsione qualora il socio:
1) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali oppure arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all’associazione in modo tale da ostacolarne il raggiungimento degli scopi sociali o palesarne una sua contrarietà;
2) si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo e oltre ai termini notificati a firma del Presidente con lettera raccomandata all’indirizzo del socio moroso, come indicato nel Libro Soci.
Avverso il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, nei modi e termini di cui all’articolo 24 del Codice Civile.
Articolo 8
Volontari
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo;
- l’organo di revisione legale dei conti
Articolo 10
Le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito e volontaristico, salvo il diritto a ricevere il rimborso delle relative spese realmente sostenute, ove deliberato dagli organi sociali.
Inoltre per l’espletamento, anche da parte dei soci, di particolari servizi necessari all’attività dell’associazione, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l’erogazione di rimborsi spese o compensi, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro.
Articolo 11
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione. Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. Le Assemblee devono essere convocate, almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale oppure con comunicazione epistolare o telefonica specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
Articolo 12
L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell’anno successivo, salve altre disposizioni di legge. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l’Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.
Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- approva i bilanci o rendiconti economico finanziari di ogni anno;
- elegge il Consiglio Direttivo, stabilendone contestualmente il numero dei membri, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 16;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sui ricorsi previsti dagli artt. 5 (non ammissione del socio) e 7 (espulsione del socio) del presente statuto.
Articolo 13
L’Assemblea Straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne facciano richiesta motivata almeno i 6/10 dei soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello in cui viene richiesta.
Articolo 14
Le deliberazioni dell’Assemblea sono regolamentate dall’articolo 21 del Codice Civile. In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi di cui al successivo art.15. La seconda convocazione deve avvenire almeno un’ora dopo la prima. Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto. I soci minorenni possono essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la patria potestà. Sono ammesse deleghe scritte per l’esercizio del voto esclusivamente ad altro socio che, comunque, non potrà essere portatore di più di una delega. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.
Articolo 15
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza di almeno il 50% più uno dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.
Articolo 16
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’associazione o da un suo delegato. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Presidente o suo delegato.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri eletti fra i soci e resta in carica quattro anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario/Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri e soci in ordine all’attività svolta. E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari mediante la cooptazione dei non eletti, ad iniziare dal candidato più votato.
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente o da un altro consigliere da lui delegato. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Segretario o suo delegato, nell’apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
Articolo 20
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
- approvare i bilanci da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- compilare i progetti per l’impiego del residuo di bilancio da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- fissare le quote sociali;
- formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- deliberare in prima istanza circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale. E’ sua cura redigere il bilancio d’esercizio in collaborazione col Segretario Amministrativo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice-Presidente. Il Presidente decade con la decadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni, per perdita dello status di socio e per volontà del Consiglio Direttivo espressa in una riunione appositamente convocata.
Articolo 22
L’Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Articolo 23
L’organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E’ formato da un revisore contabili iscritto nell’apposito registro.
LE RISORSE ECONOMICHE E IL BILANCIO
Articolo 24
Le risorse economiche dell’Associazione sono così costituite:
- dalle quote associative;
- dai contributi privati e pubblici;
- dalle donazioni e lasciti testamentari;
- dalle rendite patrimoniali;
- dalle attività di raccolta fondi;
- da rimborsi da Convenzioni;
- da ogni altra entrata ammessa dal D.Lgs. 117/2017
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
Articolo 25
Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 26
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo, salvo quanto previsto all’art. 11 del presente statuto. Il bilancio dovrà essere redatto nei casi e nei modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 27
Il residuo attivo di bilancio dovrà essere reinvestito esclusivamente a favore di attività statutariamente previste, anche mediante l’iscrizione ad un apposito fondo di riserva o l’ammodernamento delle attrezzature e l’acquisto di nuovi impianti e strutture.
E’ fatto pertanto divieto di distrazione e distribuzione a soci o terzi, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 28
Le attività dell’associazione sono finanziate da:
- le quote sociali;
- gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività statutaria;
- gli eventuali proventi derivanti da qualsiasi forma di pubblicità o sponsorizzazione abbinata all’attività statutaria;
- le donazioni e i contributi pubblici e privati;
- da ogni altro tipo di entrate derivanti da attività marginali svolte al solo scopo di autofinanziamento e permesse dalla legislazione vigente.
Articolo 29
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da opposito regolamento adottato dall’organizzazione.
Articolo 30
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 117/2017.
Articolo 31
L’associazione risponde con le proprie attività economiche, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 32
La durata dell’associazione è illimitata. L’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’articolo 14 del presente statuto sullo scioglimento, cessazione ed estinzione e sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, a fini di utilità sociale o, in alternativa, sull’assegnazione, salva diversa destinazione imposta per legge, agli altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs. 117/2017. A tal fine l’Assemblea nomina uno o più liquidatori.
IL REGOLAMENTO INTERNO E RINVIO
Articolo 33
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con un eventuale regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Articolo 34
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed in modo particolare al D.Lgs 117/2017, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.